Ultima modifica: 13 settembre 2026
Segnalazioni (Whistleblowing)
Che cos'è e a chi si rivolge
M.C.M. S.r.l. mette a disposizione un canale riservato per segnalare condotte illecite o irregolari di cui si sia venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, in attuazione del D.lgs. 24/2023 (che recepisce la Direttiva UE 2019/1937) e in coerenza con il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001 adottato dalla Società. Può effettuare una segnalazione chiunque operi nel nostro contesto lavorativo, e in particolare: • dipendenti, anche in prova, e lavoratori somministrati; • collaboratori, lavoratori autonomi e liberi professionisti che prestano attività per la Società; • fornitori, subappaltatori e loro dipendenti; • tirocinanti e volontari, retribuiti e non; • soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza; • candidati, quando le informazioni siano state acquisite durante il processo di selezione; • ex collaboratori, per fatti appresi durante il rapporto, e persone il cui rapporto non è ancora iniziato.
Cosa si può segnalare
Possono essere segnalate le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o professionale. Rientrano in particolare: • condotte corruttive, concussive o comunque volte a ottenere o concedere vantaggi indebiti; • frodi, illeciti contabili o fiscali, conflitti di interesse non dichiarati; • violazioni del Codice Etico e di Condotta e delle procedure anticorruzione della Società; • violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, sicurezza dei prodotti, protezione dei dati personali e sicurezza delle reti. Non rientrano invece nell'ambito di questa procedura: • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale che riguardano esclusivamente il proprio rapporto individuale di lavoro (per le quali restano disponibili i consueti canali aziendali e sindacali); • le segnalazioni manifestamente infondate o basate su notizie di pubblico dominio prive di riscontro; • le informazioni acquisite solo sulla base di voci o dicerie non circostanziate.
Come effettuare una segnalazione (canale interno)
La segnalazione può essere presentata tramite il modulo riservato pubblicato in fondo a questa pagina, oppure in forma orale. Modulo online (canale consigliato) Il modulo non richiede di indicare nome, cognome o indirizzo email: puoi compilarlo e inviarlo senza identificarti. Il contenuto viene recapitato direttamente alla casella riservata segnalazioni@groupmcm.com, accessibile esclusivamente al soggetto interno appositamente designato e formato per la gestione delle segnalazioni (di seguito, il Gestore). Nessun'altra funzione aziendale vi ha accesso. Al termine dell'invio ti viene mostrato un codice segnalazione: conservalo, ti permette di fare riferimento alla tua segnalazione in un momento successivo senza dover rivelare la tua identità. Puoi allegare documentazione a supporto (PDF o immagini, fino a 20 MB). Se vuoi ricevere un riscontro Il modulo contiene un campo facoltativo per un recapito. Se lo lasci vuoto la segnalazione resta pienamente anonima, ma non potremo inviarti l'avviso di ricevimento né comunicarti l'esito: se desideri un riscontro puoi indicare anche un indirizzo email creato appositamente, che non consenta di risalire a te. In forma orale Richiedendo un incontro diretto con il Gestore, scrivendo a segnalazioni@groupmcm.com: l'incontro sarà fissato entro un termine ragionevole e, con il tuo consenso, potrà esserne redatto verbale. Un avvertimento sull'anonimato tecnico Il modulo non registra il tuo indirizzo IP nella segnalazione. Come per qualunque sito web, però, i log tecnici dell'infrastruttura di hosting registrano gli indirizzi IP delle richieste per finalità di sicurezza. Se desideri un livello di anonimato più elevato, puoi inviare la segnalazione da una rete non riconducibile a te. Per consentire una valutazione efficace, la segnalazione dovrebbe indicare le circostanze di tempo e di luogo, la descrizione del fatto, le persone eventualmente coinvolte ed ogni documento utile a confermare quanto riferito.
Cosa succede dopo la segnalazione
Il Gestore, in conformità all'art. 5 del D.lgs. 24/2023: • rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione; • mantiene le interlocuzioni necessarie e può chiedere integrazioni; • dà diligente seguito alla segnalazione, svolgendo gli accertamenti del caso; • fornisce riscontro entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento (o, in mancanza di avviso, dalla scadenza dei 7 giorni). Se la segnalazione risulta fondata, la Società adotta i provvedimenti correttivi e disciplinari opportuni e, ove ne ricorrano i presupposti, informa le autorità competenti.
Riservatezza e tutele per chi segnala
Riservatezza L'identità della persona segnalante, quella della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, sono coperti da obbligo di riservatezza. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata a soggetti diversi dal Gestore senza il suo consenso espresso, salvo i casi tassativi previsti dalla legge. Divieto di ritorsione È vietata qualunque ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti di chi segnala: licenziamento, sanzioni, demansionamento, mancata promozione, mutamento di mansioni, trasferimento, mobbing, mancato rinnovo di un contratto, o qualsiasi altro atto o omissione che provochi un danno ingiusto. Gli atti ritorsivi sono nulli. Chi è protetto oltre al segnalante Le tutele si estendono ai facilitatori (chi assiste la persona segnalante nel processo), ai colleghi e ai parenti entro il quarto grado, nonché agli enti di proprietà della persona segnalante o presso cui lavora. Limiti della protezione Le tutele non si applicano quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per calunnia o diffamazione, o la responsabilità civile per dolo o colpa grave, in caso di segnalazioni deliberatamente false. La segnalazione effettuata in buona fede resta protetta anche se, all'esito degli accertamenti, si riveli infondata.
Canale esterno ANAC e divulgazione pubblica
Oltre al canale interno, la persona segnalante può rivolgersi al canale esterno gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quando ricorre almeno una di queste condizioni: • il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla legge; • è già stata presentata una segnalazione interna e non ha avuto seguito; • vi sono fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna esporrebbe al rischio di ritorsione; • vi è fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Il canale esterno è raggiungibile dal sito dell'Autorità: www.anticorruzione.it Resta inoltre ferma la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o contabile e, nei casi previsti dall'art. 15 del D.lgs. 24/2023, di procedere a divulgazione pubblica.
Trattamento dei dati personali delle segnalazioni
Il Titolare del trattamento è M.C.M. S.r.l., Via Prov.le C.da Castagnara - 89022 Cittanova (RC), C.F./P.IVA IT01475270805. Finalità e base giuridica: gestione della segnalazione e adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 24/2023 - art. 6.1.c GDPR (obbligo legale) e art. 9.2.g GDPR per le eventuali categorie particolari di dati. Accesso ai dati: esclusivamente il Gestore e, ove strettamente necessario, i soggetti espressamente autorizzati e vincolati alla riservatezza. Conservazione: le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro trattazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale, come previsto dall'art. 14 del D.lgs. 24/2023. Diritti dell'interessato: i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR possono essere esercitati scrivendo a info@groupmcm.com. Si segnala che, ai sensi dell'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, l'esercizio di tali diritti può essere limitato quando dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante. È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).